Trust: cos’è e a cosa serve

Il Trust è un istituto pensato dall’ordinamento inglese che ha lo scopo di preservare i beni di un determinato soggetto. Il Trust, nato in Inghilterra, è un atto sviluppato e concepito dall’ordinamento inglese e dalla tradizione di common law avente come significato il termine “fiducia”.

In Italia è considerato legittimo a partire dalla Convenzione dell’Aja entrata in vigore il 1° gennaio del 1992, nonostante nessuna norma del diritto interno né disciplina l’istituto.

Trust: significato giuridico

In ambito giuridico indica l’atto di sottoporre dei beni sotto il controllo di un altro soggetto, definito “trustee” nell’interesse di una persona beneficiaria o di un fine ben specifico. Colui che sottopone il bene viene comunemente definito “settlor” (ovvero, il disponente).

La sua particolare duttilità in genere, lo rende lo strumento ideale per "aggirare" alcuni dei vincoli che invece gravano su altri istituti, fermo restando il divieto di violazione delle norme imperative. Si tratta quindi di un rapporto giuridico tra un disponente e un trustee, il cui primo muove beni e diritti in favore del secondo che li deve gestire nell’interesse di un beneficiario o di un preciso fine.

Oggetto di un Trust possono essere beni mobili o immobili, materiali o immateriali. La peculiarità è presente nello sdoppiamento dei beni che nonostante rimangano intestati al trustee non fanno parte del suo patrimonio personale.

Il ruolo di trustee (gestore) è solitamente ricoperto da una persona fisica che gode della fiducia del disponente (un familiare, ma anche un professionista di fiducia), tuttavia si possono sostituire a ciò anche le cosiddette Trust Company, ovvero società fiduciarie che hanno esteso il proprio oggetto sociale fino a comprendervi anche attività di gestione. Il trustee inoltre, qualora non adempia alle obbligazioni previste nell’atto istitutivo, è revocabile.

In particolare, questa figura non può agire in conflitto di interessi con i beneficiari e può essere chiamato a rispondere in via risarcitoria nel caso in cui non tenga fede delle previsioni sancite dal disponente nell’atto istitutivo, creando in questo modo quello che viene definito in common law “breach of trust”.

Quali sono le tipologie di Trust

Vi sono diverse tipologie, qui di seguito elencate:

  • Familiare, utilizzato per assistere soggetti deboli, minori o diversamente abili con il fine di preordinare una successione ereditaria​•    Immobiliare, finalizzato alla protezione di beni immobili personali che venendo esclusi dal patrimonio aziendale diventano impignorabili;
  • Commerciale, con lo scopo di garantire l’adempimento delle obbligazioni del disponente, privato del controllo dei beni;
  • Scopo, utilizzato soprattutto per scopi commerciali dove non è previsto un beneficiario;
  • Liquidatorio, utilizzato nella gestione di crisi d’impresa;
  • Discrezionale, caratterizzato da totale discrezione del disponente per il quale il beneficiario non vanta alcuna titolarità di diritto o credito;
  • Beneficienza, finalizzato alla destinazione di denaro o altri beni a specifici progetti con scopo benefico.
    È bene inoltre specificare che i beni in trust non sono influenzabili dalle vicende personali del trustee.

Proprio per questo motivo:

  • Non crollano nella successione mortis causa
  • Non crollano nel suo regime patrimoniale
  • Non sono attaccabili dai creditori
  • In caso di possibile fallimento, non crollano con esso
  • Il Trust aziendale

    In generale, questo strumento può essere usato in modo proficuo soprattutto nel passaggio generazionale di quote societarie di imprese familiari. Viene quindi indicato per avere un controllo unitario su una holding familiare, andando a tutelare sia gli interessi dei familiari attivi (ovvero coloro che si occupano attivamente della gestione dell’attività) sia di quelli passivi (coloro che partecipano alla società solo a titolo di investimento capitale).

    Seppur questi passaggi generazionali possano essere ovviati tramite un patto di famiglia, il trust offre una serie di vantaggi, tra cui:

    • Titolarità unitaria delle partecipazioni
    • Regolamentazione delle modalità di gestione e di esercizio dei diritti inerenti alle partecipazioni sociali
    • Segregazione delle partecipazioni conferite, indifferentemente dalle vicende personali dei soggetti

    Il Trust immobiliare

    Nel caso si parlasse di persone non imprenditrici, un esempio pratico di applicabile può essere quello dell'amministrazione di un immobile. Nello specifico, si tratta di una protezione che viene messa in atto per quanto riguarda determinati beni immobiliari. Grazie ad esso è possibile, infatti, proteggere i beni da potenziali creditori, ottimizzando la fiscalità successoria e la gestione di successioni famigliari articolate, al fine di mantenere il patrimonio immobiliare unito nel tempo.  La tutela della residenza di figli minori in circostanza di separazione o divorzio e la garanzia della residenza a soggetti famigliari deboli sono tra i motivi più comuni per l’utilizzo di questo strumento. 


    Il trustee può venire in possesso di un bene immobile tramite trasferimento della proprietà al garante:

    • ritenendosi il proprietario l’usufrutto
    • ritenendosi il proprietario il diritto di abitazione
    Le differenze sono (qualora venga scelta la prima ipotesi) riguardanti il garante, che dovrà necessariamente dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi del Trust il bene immobile, pagando le imposte dovute. Nelle ultime due ipotesi invece, il proprietario continuerà a dichiarare queste ultime nella propria dichiarazione dei redditi.

    Funzionamento e validità del Trust 

    Il Trust si costituisce con un atto unilaterale in forma scritta. Si può optare per un atto pubblico o una scrittura privata. In particolare, quest’ultima è molto importante per la validità dell’atto, insieme a una dichiarazione del settlor che esprime la sua volontà di creare il Trust. Non sono richieste altre formalità potendo il restante contenuto dell’atto essere determinato in funzione dello scopo da raggiungersi in un unico documento.


    Un altro elemento fondamentale per la validità dell'atto è l’individuazione del patrimonio che sta per essere trasferito. Non possono infatti essere trasferiti beni futuri o non ancora esistenti al momento della creazione, pena l’inesistenza del trust stesso. Via libera alla natura dei beni trasferibili che possono essere sia materiali che materiali, mobili ed immobili (eccezion fatta per quelli la cui legge vieta l’alienazione).


    Tassazione del Trust

    La tassazione è un aspetto fondamentale della vicenda e varia a seconda del contenuto del Trust. Se sono presenti solo le volontà del disponente di dar vita al trust con le relative regole di funzionamento, verrà applicata soltanto l’imposta di registro pari a 200 euro, per la creazione del vincolo di destinazione.


    Se invece sono presenti anche trasferimenti di beni o diritti, oltre all’imposta di registro verrà applicata anche quella di donazione, con relative imposte (anche catastali casomai fossimo in presenza di immobili).








    Posso aiutarti?

    Contattami per proporti la migliore soluzione

    (+39) 0547.82938

    (+39) 335.5263322

    lucapiazza1971.lp@libero.it

    08.30–12.30; 15.00-19.00

    Oppure compila il modulo per essere ricontattato

    Campo non valido
    Campo obbligatorio.
    Inserire una e-mail valida.
    Campo obbligatorio.
    Campo non valido
    Campo obbligatorio.
    Campo obbligatorio.
    Invia