Recupero crediti estero: come funziona?

Con l’incremento del fenomeno della globalizzazione sono sempre di più i mercati che guardano all’estero, accaparrandosi fette via via più consistenti di economie lontane. L’internazionalità però non è garanzia di solvenza, pertanto, talvolta, si rende necessario dover procedere al recupero crediti estero; ma come si fa e quali sono le strategie giuste da adottare?

Recupero crediti estero: l’importanza dei contratti

Quando si stabilisce una relazione commerciale, internazionale e non, è fondamentale assicurarsi di aver redatto uno dei documenti più importanti che si pone alla base delle intese: il contratto. Attraverso un contratto, infatti, si stipula “un accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” così come definito dall’articolo 1321 del Codice Civile. L’Art. 1325 poi indica quali sono i requisiti specifici ed essenziali che il contratto deve possedere, ovvero:

  • Un accordo tra le parti;
  • La causa (ragione socio-economica alla base del contratto);
  • L’oggetto (il contenuto del contratto, che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile, come sancisce l’art. 1346 del Codice Civile);
  • La forma (solo se richiesto dalla Legge, pena nullità).

Tale strumento d’intesa possiede “forza di legge” tra le parti che lo stipulano, ovvero, vincola i contraenti all'esecuzione ciascuno della propria prestazione, predisponendo specifiche forme di tutela in caso di inadempimento, ma non produce effetti nei confronti di terzi, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

Nel caso del commercio internazionale è dunque altresì fondamentale avvalersi di un contratto, che deve rappresentare l’accordo tra le parti coinvolte, senza svantaggiarne alcuna.

Il contratto internazionale: come procedere al recupero crediti estero?

Talvolta però, pur di favorire l’interesse di compratori esteri si stipulano contratti che li avvantaggianoa scapito dell’imprenditore. Spesso poi, accade che il commercio internazionale si basi sulla sola documentazione commerciale  (ordini, fatture, documenti di trasporto) e non su un contratto scritto che definisca le condizioni d’intesa. Ciò non permette di specificare le regole del rapporto commerciale e inoltre porta inevitabilmente ad incertezza nell’individuazione della Corte competente nel caso in cui si debba procedere per la gestione di un contenzioso o, in questo caso, a un recupero crediti estero; di conseguenza non consente di stabilire eventuali tassi d’interesse, termini di pagamento, penali per il ritardo e così via.

Nel caso in cui si debba procedere per un recupero crediti estero bisogna quindi capire bene a quale Giudice affidarsi. Spesso le aziende italiane prevedono nei loro contratti che ad occuparsi degli eventuali contenziosi sia proprio la Giurisdizione italiana; questa però non è una scelta valida sempre. Si tratta di una opzione opportuna se i rapporti commerciali abbiano luogo all’interno dei confini dell’Unione Europea, diversa è la situazione in cui gli scambi economici avvengano extra UE, perché in quel caso la Legge italiana, prima di poter essere applicata, andrebbe riconosciuta dall’ordinamento estero e queste operazioni sono solitamente molto lunghe e costose. Piuttosto che affidarsi a una giurisdizione specifica, è consigliabile rivolgersi a un arbitrato.

I passi per il recupero crediti estero

Per procedere, per prima cosa è necessario rivolgersi ad un legale per redigere una lettera di diffida indirizzata al compratore insolvente, che in diversi casi deciderà di pagare per evitare l’eventuale azione legale conseguente (e tutto ciò che questo comporta, tra cui anche la possibile condanna al pagamento delle spese legali). Suddetta lettera di diffida dovrà essere inviata sia nella lingua del debitore (per agevolarne la comprensione), sia in lingua italiana, in modo da sottoporla al Magistrato che deciderà il contenzioso e dargli modo di verificare che la lettera sia stata redatta in entrambe le lingue.

Nell’eventualità che attraverso la lettera di diffida non si sia ottenuto il pagamento sono diverse le situazioni che si incontrano, a seconda della tipologia di contratto stipulata, del credito insoluto e dei paesi in cui hanno sede i soggetti debitori.

Innanzitutto, è consigliabile avviare un’indagine patrimoniale, in modo da individuare gli eventuali beni di proprietà del debitore che potrebbero soddisfare il credito, accertando anche la localizzazione dei beni (se in Italia o all’estero).

Nel caso in cui non si sia specificato in quale sede gestire il contenzioso, ci si potrà avvalere del Diritto Internazionale Privato, ovvero quell’insieme di norme contenute nella Legge 218/1995 che disciplina i rapporti tra persone/società appartenenti a stati diversi. Attraverso suddetta legge è possibile stabilire delle regole, definite “criteri di collegamento” atte a collegare, appunto, la situazione giuridica in questione con una data legislazione nazionale.

Infine, è altresì possibile rivolgersi a uno studio legale internazionale che offra assistenza anche all’estero.

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