Un’impresa, nel corso della sua esistenza, può incorrere in periodi meno floridi che sfociano in una crisi economica difficile da risollevare, che si manifesta nello specifico: «…quando l’azienda mostra la stabile presenza di meccanismi capaci, se non contrastati, di condurre in tempi più o meno brevi a crescenti tensioni finanziarie e quindi all’insolvenza». Quando la crisi determina l’insolvenza dell’imprenditore emerge la questione giuridica sul trattamento della crisi d’impresa, nell’interesse dei creditori dell’imprenditore insolvente e a protezione degli altri interessi pregiudicati dal pericolo della cessazione dell’attività, conseguentemente allo stato di insolvenza. Suddetto stato dell’imprenditore è trattato da diversi istituti: Nelle procedure di insolvenza, ovvero fallimento e amministrazione straordinaria, si separa l’imprenditore insolvente dalla propria azienda, liquidata sul mercato in modo da soddisfare i creditori. Nella seconda opzione di difficoltà economica, quindi di concordato preventivo e crisi d’impresa, si presuppone che l’imprenditore non riesca a recuperare lo stato di insolvenza e che l’impresa non possa proseguire, si compone lo stato di crisi in riferimento a scelte di mercato che vengono individuate e inserite in un accordo contrattuale, o in una proposta concordataria, approvata da parte dei creditori. Come prima indicato è necessario distinguere una situazione di insolvenza da una di difficoltà economica (in quanto quest’ultima si considera reversibile). Nel caso in cui l’impresa si trovi in una momentanea difficoltà economica, sono diversi gli strumenti introdotti dalla legge nel 2005 per far fronte alla condizione e non giungere alla procedura fallimentare: Il concordato preventivo è un accordo giudiziale attraverso cui debitore e creditori concordano le modalità di estinzione del debito; i creditori devo necessariamente approvare suddetto accordo. Perché l’imprenditore possa avvalersi dello strumento del concordato preventivo dovrà proporre ai creditori un piano di risanamento: Una volta che l’imprenditore accede al concordato preventivo può mantenere l’amministrazione dei suoi beni e continuare l’attività d’impresa, dietro controllo del commissario giudiziale designato. Lo strumento che prevede l’accordo per la ristrutturazione dei debiti è disciplinato dalla legge fallimentare (nello specifico dall’art. 182 bis) e mira a “ridurre” la posizione debitoria dell’imprenditore. Gli accordi devono essere stipulati con il 60% dei creditori e deve essere avviata sotto la guida di un professionista che ne attesti la fattibilità. Si tratta di un accordo “privato”, stipulato tra le parti e supervisionato dal tribunale fallimentare. Infine, il piano di risanamento, disciplinato sempre dalla legge fallimentare all’art. 67, rappresenta un insieme di strategie volte a risanare appunto la condizione economica e patrimoniale dell’azienda. In questo caso si tratta di un accordo stragiudiziale, quindi non vi è la presenza del Tribunale, ma va ad ogni modo supervisionato da un professionista che deve garantire la fattibilità del piano. Queste tre misure strategiche sono attuabili precedentemente alla procedura fallimentare, purché ne sussistano le condizioni per essere attuate. Obiettivo principale delle misure attuate per superare la crisi d’impresa è quello di recuperare l’equilibrio finanziario (ovvero la solvenza dell’imprenditore) oppur quello di procedere alla liquidazione del patrimonio incapiente distribuendolo ai creditori. Si presuppone che si provveda tempestivamente ad arginare situazioni debitorie, prima di giungere all’ultima e definitiva soluzione possibile rappresentata dalla procedura fallimentare. In materia di ristrutturazione il concordato non è istantaneo, ma va vincolato obbligatoriamente e l’esecuzione si protrae nel tempo. Per comporre il debito è necessario recuperare la capacità economica e finanziaria e la condizione valida per cui l’impresa possa proseguire; L’impegno si garantisce attraverso la generazione dei flussi di cassa che derivano proprio dalla prosecuzione dell’attività. Esiste anche la possibilità di ricorrere a forme di finanziamento con capitale proprio o di terzi, oppure ricorrere a istituti giuridici quali: trust o vincoli di destinazione che consentono di creare patrimoni destinati, non aggredibili dai creditori. Potrebbe anche darsi che la crisi d’impresa sia un riflesso dell’insolvenza dei debitori e che pertanto l’imprenditore sia costretto ad effettuare un’operazione di recupero del credito, attraverso strumenti quali: In tal caso si parla di inadempimento del contratto, pertanto si ha la necessità di recuperare le somme dovute. Di fronte a un contratto a prestazioni corrispettive, laddove vi sia inadempimento di una parte, la controparte potrà difendersi usando diverse strategie, quali: Nel caso in cui ogni tentativo messo in atto per recuperare il credito sia risultato vano, o comunque non si riesca a risanare la solvenza, l’imprenditore dovrà ricorrere allo strumento della procedura fallimentare, facendo istanza per avviarla. Perché suddetta istanza venga accettata è necessario che sussistano alcuni presupposti, tra cui lo stato di insolvenza del soggetto e quindi la conseguente incapacità patrimoniale dell’imprenditore. È chiaro che la procedura del fallimento rappresenti l’ultima opportunità di “salvataggio”, in quanto determina l’estinzione dell’azienda.Procedura fallimentare, esistono delle alternative?
Procedura fallimentare, cosa prevedono le misure per il superamento della crisi?
Procedura fallimentare: uno strumento per tutelare il patrimonio aziendale
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