Il superbonus è una misura attuata dal Governo italiano per incentivare l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza dal punto di vista sismico degli edifici. Tra le professionalità coinvolte spunta quella del General Contractor e se ne sente sempre più parlare; ma qual è il suo ruolo? Quali sono i suoi compiti? Partiamo dal principio, ribadendo cosa si intenda quando si parla di Superbonus 110. Il Superbonus o ecobonus è la detrazione messa in campo con il Decreto – Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito in legge, con modificazioni, 17 Luglio 2020 n.77), meglio conosciuto come Decreto Rilancio. Attraverso suddetto Superbonus è possibile detrarre il 110% delle spese sostenute dovute dal contribuente, ciò a fronte di lavori il cui obiettivo sia il rinnovamento energetico e l’adeguamento sismico degli edifici. Sono diverse le figure professionali che hanno un ruolo nell’attuazione del Superbonus, tra questi, oltre ai contribuenti e i tecnici che svolgono materialmente i lavori, vi sono i General contractor. Il General Contractor altro non è che colui che riceve in appalto, da parte del contribuente, la pratica del superbonus attraverso un contratto di mandato senza rappresentanza, e deve espletare l’iter della pratica dalla progettazione alla realizzazione dei lavori. Il soggetto, può essere sia una persona fisica che una società giuridica, è colui che si interfaccia con le figure professionali coinvolte nel Superbonus: imprese addette allo svolgimento dei lavori, tecnici, commercialisti, amministratori di condominio (questi ultimi nel caso in cui i lavori siano svolti in condomini). In sostanza, è l’interlocutore generale da interpellare in riferimento a un dato mandato; la sua figura è individuata nell’art. 194 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti). Il General Contractor ha altresì il compito di pagare imprese e professionisti che hanno svolto i lavori del Superbonus e poi fatturare al cliente l’intero ammontare dell’importo, senza aggiungere ricarico. Le fatture che sottoporrà al cliente dovranno riportare nel dettaglio i lavori svolti, i servizi resi e le imprese che hanno condotto i lavori in oggetto. In merito alle spese, sono assoggettabili al Superbonus anche i costi sostenuti per le asseverazioni, i visti di conformità e delle varie attestazioni necessarie (così come determinato dall’Agenzia delle Entrate con l’Interpello n.254 del 15.04.2021). È possibile anche utilizzare lo sconto in fattura attraverso il Superbonus in riferimento ai costi che il General Contractor fatturerà per lavori che sono oggetto di agevolazione. Ciò che non è detraibile al 110% è proprio il lavoro del General Contractor, la cui figura viene resa simile a quella dell’amministratore di condominio estendendo quanto indica l’Agenzia delle Entrate nella circolare 30/2020, secondo cui sono soggette ad agevolazioni tutte le spese correlate a lavori che sono oggetto di detrazione, ma non relativamente ai compensi. La figura giuridica del General Contractor è prevista dall’art. 194 del decreto legislativo 18.4.2016 n.50 – che è il “Codice dei contratti pubblici” intitolato: affidamento a contraente generale. Pertanto, il soggetto in questione è regolato per l’affidamento e l’esecuzione delle opere pubbliche ed è fondamentale specificare che le norme non possono trovare operatività per i contratti d’appalto privati che restano disciplinati dagli articoli 1655-1677 del codice civile. I soggetti che assumono lo svolgimento dei lavori devono essere in grado di organizzare, in maniera valida, tutto il necessario per la realizzazione dell’opera. Il General Contractor, secondo l’art. 194, per realizzare i lavori di cui gli è affidata la supervisione, deve avere capacità: L’appaltatore, come determinato dall’art. 1655 del Codice civile è colui che si obbliga di eseguire l’opera e deve organizzare i mezzi e gestirli al fine di compiere l’esecuzione dei lavori. Sia nel caso del General Contractor che dell’appaltatore, l’art. 1656 c.c. prevede che si possano commissionare a terzi i lavori di parti del progetto, nel caso dell’appalto “privato” è il subappalto. Ad ogni modo, il contraente generale si assume la responsabilità della realizzazione del lavoro in oggetto. Inoltre, il legislatore ha individuato delle varianti in relazione alla fase esecutiva dei lavori, in particolare si pone attenzione su due delle suddette varianti da adottarsi, alle quali sono connesse responsabilità finanziarie: Vista l’entità degli oneri affidati al General Contractor, il legislatore ha previsto l’introduzione di una formula assicurativa, “la garanzia globale di esecuzione” conosciuta anche come “performance bond”, da applicare nel momento in cui il General Contractor si mostri inadempiente. Suddetta assicurazione consente l’introduzione di un nuovo soggetto, ritenuto idoneo, al quale verranno trasferiti oneri e responsabilità del precedente contraente. Chi è il General Contractor?
L’Agenzia delle Entrate sul ruolo del General Contractor
Le responsabilità del General Contractor
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