L’imprenditore insolvente nei confronti delle proprie obbligazioni creditizie crea un presupposto tale per cui questi è costretto al fallimento della propria impresa o società. Perché venga riconosciuto fallito un imprenditore, però, sono necessarie diverse condizioni e due presupposti, uno soggettivo e uno oggettivo, ma procediamo con ordine. Il fallimento è un istituto disciplinato dal Regio Decreto numero 267 del 1942, meglio conosciuto come Legge fallimentare. Tale procedura concorsuale ha obiettivo liquidativo e si attiva nel momento in cui l’impresa attraversa una crisi che non consente all’imprenditore di sanare i propri debiti con i creditori. La finalità della procedura è quella di gestire il concorso tra i creditori che potranno essere soddisfatti (anche solo parzialmente) o con i quali si può stabilire un accordo prima che venga decretato il fallimento. La disciplina che regolamenta l’istituto è stata spesso oggetto di discussioni e modifiche, come la riforma redatta nel 2019 con il Decreto legislativo n°14, la cui attuazione è slittata al 1° Settembre 2021 a causa dell’emergenza da Covid-19. Suddetto Decreto va ad attuare le modifiche apportate con la legge delega n.155/2017, che sostituisce l’istituto del fallimento con la “liquidazione giudiziale”. Inoltre, viene introdotta una definizione di “stato di crisi” intesa come la probabilità di una futura insolvenza dell’imprenditore, pertanto viene adottato un modello processuale per l’accertamento di suddetta crisi o di insolvenza. Ai provvedimenti di accertamento sono assoggettate tutte le categorie di debitori. Viene inoltre data una priorità all’esame di proposte volte al superamento della crisi, che comprendano il proseguo dell’attività imprenditoriale, anche attraverso un nuovo imprenditore. Una delle novità maggiori del Decreto legislativo n°14 è rappresentata dall’introduzione della “procedura di allerta e di composizione assistita della crisi” ciò consente di adottare un iter che premia l’imprenditore che si attiva tempestivamente per prevenire l’aggravarsi della crisi. Infine, viene incentivata la composizione negoziale stragiudiziale della crisi attraverso misure quali: piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa e convenzioni di moratoria. Il fallimento può essere richiesto su iniziativa privata dai creditori o dallo stesso debitore, su iniziativa pubblica dal Pubblico Ministero, così come indicato nell’Art. 6 della Legge fallimentare. Il PM può richiedere l’istanza di fallimento in base ai casi esposti nell’art. 7 della Legge fallimentare: Nota importante deve essere fatta in merito all’ultimo comma dell’art. 15 della Legge Fallimentare, il quale esclude il fallimento qualora i debiti scaduti e non pagati, risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare presentati, ammontino a un importo inferiore a 30.000,00 €. Il fallimento può riguardare specifiche categorie di soggetti, fondamentalmente imprenditori medio/piccoli, in quanto per le aziende di grosse dimensioni sono state studiate misure di regolazione della crisi di altro tipo, come: la liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria. Abbiamo prima accennato alla necessaria sussistenza di due presupposti per cui il soggetto possa fallire e sono, un presupposto soggettivo e uno oggettivo: Fornisce la risposta alla domanda “Chi può fallire?” e afferma che sono gli imprenditori commerciali (esclusi gli enti pubblici) i soggetti che possono fallire; si tratta dei soggetti che si occupano della produzione di beni e servizi, dell’intermediazione nello scambio di tali beni, del trasporto, di attività bancaria o assicurativa e di attività ausiliarie a queste, così come affermato nell’articolo 2195 del Codice civile. Oltre agli enti pubblici, sono esclusi anche: Fallisce la persona giuridica (la società) che risponde ai debiti con il patrimonio: Come abbiamo precedentemente indicato, anche la dimensione dell’azienda ha il suo ruolo nella determinazione di un fallimento, infatti l’articolo 1 della Legge fallimentare individua tre criteri che se posseduti congiuntamente permettono all’impresa di non fallire: L’imprenditore che possiede tali requisiti, e dimostrerà di averli posseduti nei tre anni precedenti all’istanza di fallimento, non verrà dichiarato fallito. Il fulcro è contenuto nell’articolo 5 della Legge Fallimentare che indica come causa di fallimento lo stato di insolvenza, sebbene non chiarisca cosa intenda proprio per stato di insolvenza, indicandolo come “inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Ciò ha concorso nello sviluppare una giurisprudenza corposa, in quanto lascia chiaramente discrezionalità al Giudice, visto anche che si determina che lo stato di insolvenza debba essere una situazione patologica dell’impresa e non uno stato transitorio o momentaneo della stessa. La procedura esecutiva può avere diversi esiti, quali: A seguito della dichiarazione di fallimento sono diversi gli effetti che possono colpire l’imprenditore, possono essere: patrimoniali, sulla persona dell’imprenditore o di natura processuale. Per quanto riguarda gli effetti sul patrimonio, questi fanno riferimento agli articoli n° 42, 44 e 45 del Codice Civile, e sono: Gli effetti sulla persona prevedono che all’imprenditore si sostituisca un soggetto denominato curatore fallimentare, il quale amministrerà il patrimonio e parteciperà ai processi; per far ciò il soggetto dichiarato fallito dovrà: Per quanto concerne gli effetti processuali: Gli effetti del fallimento esistono anche per i creditori, questi infatti non possono più rivalersi direttamente sul creditore, ma devono anch’essi interfacciarsi con il curatore fallimentare nominato, che provvederà a soddisfare i debiti secondo la par condicio creditorum che stabilisce eventuali prelazioni. I creditori poi, possono essere di tue tipologie:La normativa che regola il fallimento
Il Decreto legislativo n°14
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