L’E-commerce (electronic commerce) può essere definito come lo scambio di beni e/o servizi che ha luogo attraverso l’utilizzo di un processo elettronico, deve attenersi a determinate regole e far riferimento a contratti specifici. Vediamo bene nel dettaglio. Attraverso l’e-commerce sono molteplici i prodotti e servizi venduti, così come sono tante ed eterogenee le categorie di appartenenza, si tratta ad esempio di: informatica, brani musicali, film, corsi didattici e formativi ecc. Molte realtà poi, vendono anche buoni spendibili su attività commerciali presenti fisicamente sul territorio, questo consente di intrecciare il mercato virtuale con quello fisico. Oltre a prodotti menzionati sopra, attraverso gli e-commerce sono venduti anche articoli che generalmente venivano acquistati presso negozi fisici, ad esempio: abbigliamento, libri, ricambi, materiali scolastici e così via… Ma quindi, quando un prodotto non è vendibile online? Per rispondere a questa domanda bisogna precisare che non ci sono prodotti non vendibili attraverso l’e-commerce, ma sicuramente i beni e servizi sopracitati si prestano molto bene al commercio elettronico, altri invece sono meno adatti perché magari dotati di caratteristiche che necessitano di essere verificate di presenza, es: camicie, prodotti dotati di un particolare odore o fatti di una determinata consistenza o gusto. Un’altra precisazione doverosa riguarda la differenziazione dei soggetti coinvolti che di conseguenza differisce nella tipologia di commercio e si tratta di: • B2B (Business to Business): da professionista/azienda a professionista/azienda; • B2C (Business to Consumer): da professionista/azienda a consumatore; • C2C (Consumer to Consumer): da consumatore a consumatore. La tipologia B2C è indubbiamente la più diffusa per l'e-commerce, in quanto la maggior parte del commercio avviene tra un’azienda che vende prodotti e/o servizi e il consumatore che li acquista. In Italia l’e-commerce è regolamentato dal d.lgs. 70/2003 che attua la normativa europea n.2000/31/CE. All’interno di suddetta normativa sono stabilite tutta una serie di informazioni e di direttive alle quali i commercianti devono attenersi: il regime delle comunicazioni commerciali, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la disciplina giuridica dello stabilimento dei prestatori di beni o servizi della società dell'informazione, la composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorsi giurisdizionali, la cooperazione tra Stati membri dell’UE e la disciplina dei contratti per via elettronica. In particolar modo, all’art.7 sono elencate le informazioni obbligatorie che il prestatore di un servizio di e-commerce deve fornire ai destinatari dello stesso e alle autorità competenti rendendole altresì facilmente reperibili; inoltre, i fornitori devono rendere disponibili ai consumatori i loro dati identificativi, le caratteristiche dei prodotti/servizi, il costo, le modalità di pagamento e consegna. Anche il recesso figura tra i diritti del consumatore, così come stabilito dall’art. 52 del Codice del Consumo, secondo il quale chi acquista a distanza ha 14 giorni di tempo per recedere dal contratto senza dover fornire spiegazione alcuna al fornitore e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti dagli artt. 56 e 57 del Codice del Consumo. Il decorso del periodo di recesso nell'e-commerce ha un termine differente a seconda della tipologia di bene o servizio acquistato, si tratta quindi di 14 giorni a decorrere da: • La conclusione del contratto (per i contratti di servizi); • Dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce fisicamente i beni (per i contratti di vendita), oppure: i) Il giorno in cui il consumatore acquisisce l’ultimo dei beni acquistati attraverso un unico ordine, nel caso in cui abbia acquistato più prodotti; ii) Il giorno in cui il consumatore acquisisce l’ultimo dei lotti o pezzi multipli acquistati attraverso un unico ordine, nel caso in cui abbia acquistato un lotto o pezzi multipli; iii) Il giorno in cui il consumatore prende fisicamente possesso del primo dei beni, nel caso in cui si tratti di una fornitura periodica di prodotti per determinato arco di tempo stabilito. • Dal giorno della conclusione del contratto in caso di contratti stipulati per la fornitura di acqua, gas o elettricità quando non sono messi in vendita in un volume o quantità determinati, di teleriscaldamento o contenuti digitali non forniti su supporto materiale. Per quanto riguarda la conclusione di un contratto e-commerce, questa è determinata dagli artt. 1326 e 1335 del Codice Civile che ne dispone la fine quando l’accettazione perviene all'indirizzo del proponente, salvo il caso in cui questi dimostri di essere stato - senza sua colpa - nell'impossibilità di averne notizia. Il Decreto, invece, rende operativa la presunzione di conoscenza dal momento in cui il destinatario del messaggio ha la possibilità di accedervi e impone al proponente di comunicare all'accettante la ricezione dell'accettazione. La comunicazione dell'avvenuta ricezione dell'accettazione, che può essere fornita anche tramite e-mail, costituisce dunque il momento di conclusione del contratto e-commerce, non essendo più necessaria una conferma ulteriore da parte dell'utente in merito al ricevimento della ricevuta di ritorno, come invece stabiliva la prima proposta di Direttiva. Infine, il luogo di conclusione di un contratto di e-commerce viene individuato dalla normativa in quel luogo ove si trova il proponente al momento in cui ha notizia dell’accettazione, ossia nel luogo in cui l’accettazione giunge all’indirizzo del proponente. Ha un ruolo importante nella conclusione del contratto anche il ruolo del contraente; infatti, si differenzia tra il professionista (inteso anche come azienda) e il consumatore, per quest’ultimo prevarrà il luogo di residenza anche in caso di controversia. Al fine di contrastare le frodi fiscali e facilitare le vendite e-commerce transfrontaliere tra Stati membri è stata emanata la direttiva UE 2017/2455 che determina alcune novità, tra cui in primis l’eliminazione dell’esenzione dal pagamento IVA per importazioni di beni del valore che non supera i 22 euro; quindi, tutti i beni venduti da aziende extra comunitarie saranno assoggettati al pagamento dell’imposta così come previsto per i beni venduti da paesi UE. Sempre dal 1° luglio sono stati resi operativi due nuovi sportelli telematici che consentiranno di dichiarare e versare l’IVA relativa alle transazioni e-commerce transfrontaliere: • OSS (One Stop Shop - Sportello Unico): dedicato alle aziende UE, snellisce le procedure e consente anche, una volta superata la soglia minima di fatturato di 10.000 euro, di versare l’IVA nel paese di consegna dei beni; • IOSS (Import One Stop Shop - Sportello Unico per l’Importazione): per le aziende extra UE, facilita la registrazione UE per il versamento dell’IVA e ne garantisce l’importo esatto che sarà trasferito al Paese membro in cui l’imposta è dovuta. In materia di dropshipping la nuova normativa prevede che si paghi l’IVA all’importazione in modo da garantire una concorrenza leale tra i venditori e-commerce UE ed extra UE e tra negozi online e fisici. I marketplace, ovvero gli intermediari tra fornitori e acquirenti, saranno considerati ai fini IVA come se avessero essi stessi acquistato o venduto i prodotti in offerta.E-commerce: quali tipologie di prodotti e servizi possono essere venduti?
La normativa di riferimento per l’e-commerce
E-commerce e IVA: le nuove regole dal 1° luglio 2021
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