Con il Decreto Sostegni Bis sono state introdotte numerose misure a tutela degli esercenti che hanno riscontrato perdite di fatturato a causa della Pandemia da Covid-19, tra queste anche il credito d’imposta sugli affitti. Ma andiamo con ordine. Il Decreto-legge n°73 del 25 maggio 2021, meglio noto come Decreto Sostegni Bis (convertito in legge 106/2021), ha messo in campo alcuni provvedimenti al fine di contrastare la crisi economica generata dal Covid-19, consentendo alle imprese l’accesso a diversi bonus dedicati a vari settori impiegatizi. Tra gli incentivi ha trovato posto anche il credito d’imposta locazioni, accessibile alle imprese che rispettano determinati criteri, vediamo quali. Introdotto già nel 2020, il Credito d’imposta locazioni è un valido strumento che consente alle imprese di usufruire di una rideterminazione del canone d’affitto degli immobili, a condizione che non siano ad uso abitativo e che posseggano determinati requisiti, quali: Il credito d’imposta locazioni spetta nella misura del 60% del canone d’affitto, leasing o concessione, o del 30% in caso di contratti riferiti a servizi a prestazioni complesse o affitti d’azienda. Il 50% del canone è riconosciuto per le imprese turistico-ricettive, sia stagionali che non. Il bonus è accessibile a quelle imprese che abbiano ottenuto ricavi inferiori a 15 milioni di Euro nel 2019, nella misura del 60% o 30%; spetta anche in assenza dei requisiti indicati, solo alle attività avviate a partire dal 1° gennaio 2019. Come sopradetto, gli immobili interessati dall’incentivo sono solo alcuni, nello specifico, quelli destinati a uso non abitativo per lo svolgimento di attività di tipo: industriale, agricolo, commerciale, artigianale, turistico e lavoro autonomo. Nel caso in cui l’immobile sia utilizzato in maniera promiscua il credito d’imposta potrà essere concesso nella misura del 50% del canone d’affitto (ovvero il 60% del 50%) e solo nell’eventualità in cui il professionista non disponga, nel medesimo comune, di altro immobile adibito solo ed esclusivamente all’attività. Per quegli immobili di enti non commerciali, invece, il credito d’imposta spetta per quelli locati per la parte dell’attività commerciale e per quelli locati in cui ha luogo lo svolgimento di attività istituzionali. Nel caso in cui non si svolga un’attività commerciale non è richiesta la verifica del calo di fatturato. Il credito può essere: Nel caso in cui il credito sia ceduto al locatore cessionario, questi può utilizzarlo entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata perfezionata la cessione, quindi, nel caso in cui suddetto credito sia stato ceduto nel 2021, dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2021; oltre la scadenza indicata non sarà possibile in alcun modo utilizzare o riscattare eventuale credito d’imposta locazioni residuo. Per saperne di più ed essere assistititi durante pratiche che riguardano l’argomento trattato, potete contattare lo Studio legale dell’Avvocato Luca Piazza, che sarà lieto di prestare la propria consulenza.Decreto Sostegni Bis
Credito d’imposta locazioni: i requisiti
Gli immobili interessati dal bonus
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