Covid-19, crisi d’impresa e nuove misure del governo

La pandemia da Covid-19 ha trascinato il Paese in un’emergenza sanitaria non indifferente, dalla quale sono inevitabilmente derivate emergenze di tipo sociale ed economico. Prendendo in esame proprio l’aspetto finanziario, sono moltissime le aziende che si sono ritrovate ad affrontare una crisi d’impresa, pertanto, a tal proposito il Governo italiano ha pensato di mettere a punto uno strumento ad hoc per incentivare le aziende del territorio.

Il 24 agosto 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 118/2021 che introduce alcune “Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”. In cosa consiste esattamente?

Crisi d’impresa: gli ordini di intervento del Dl 118/2021

Il decreto-legge, introdotto successivamente al Covid-19, mira a fornire strumenti efficaci alle imprese in difficoltà o insolventi per prevenire (ove possibile) e fronteggiare situazioni di crisi, attraverso quattro precisi ordini di intervento:

  • Ulteriore rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa al 16 maggio 2022;
  • Rinvio al 31 dicembre 2021 dell’applicazione del Titolo II, Parte Prima contenente la disciplina delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, ciò in attesa degli altri interventi per l’adeguamento del Codice della crisi rispetto alla Direttiva UE 2019/1023, le cui disposizioni dovranno essere oggetto di recepimento entro il 17 luglio 2022;
  • Anticipo dell’introduzione di alcuni istituti previsti nel Codice e la modifica di alcune previsioni della legge fallimentare in vigore;
  • Previsione di una nuova procedura di composizione negoziata della crisi.

Gli articoli 2, 3 e dal 4 al 19 del Dl entrano in vigore dal 15 novembre 2021, data in cui sarà resa operativa la piattaforma dedicata per la soluzione della crisi d’impresa e sarà possibile utilizzare lo strumento per la composizione negoziata della crisi.

In merito alla modifica apportata all’attuale legge fallimentare, a seguito dell’emergenza da Covid-19, sono stati introdotti tre articoli che prevedono:

  • accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 182 septies L.F.): allargata adesso a tutte le categorie di creditori e non solo agli intermediari finanziari;
  • convenzione in moratoria (art. 182 octies L.F.): estesa anche questa a tutte le tipologie di creditori;
  • accordi di ristrutturazione agevolati (art. 182 novies L.F.): entrano a far parte della legge fallimentare e stabiliscono che la percentuale necessaria dei creditori aderenti alla conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, passa dal 60% al 30%, quando il debitore ha:
  1. Rinunciato alla moratoria ex art. 182 bis, comma 1, lett. a) e b) L.F;
  2. Non ha presentato il ricorso previsto dall’art. 161, comma 6, L.F. e non ha richiesto la sospensione di cui all’art. 182 bis, comma 6, L.F. relativa al divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari od esecutive nel corso delle trattative.

Infine, con l’introduzione dell’art. 182 decies L.F. ci si è pronunciati sulla posizione dei coobbligati e soci illimitatamente responsabili, applicando l’art. 1239 c.c. sugli effetti della remissione nei confronti dei fideiussori rispetto ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione.

Nel caso in cui l’efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano, impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. La disposizione stabilisce infine che, salvo intese contrarie, gli accordi di ristrutturazione hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo il caso in cui non sia diversamente previsto, quando hanno prestato garanzia.

Covid-19: Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

L’imprenditore, commerciale e agricolo, che si trova ad affrontare condizioni di dissesto patrimoniale o economico-finanziario che potrebbero condurlo a crisi o insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio in cui ha sede l’azienda di nominare un esperto indipendente, nel momento in cui è ancora possibile attuare un risanamento.

L’esperto in questione fungerà da negoziatore tra l’imprenditore in crisi, i creditori ed eventuali terzi coinvolti, nell’ottica di trovare una soluzione fattiva al superamento della crisi d’impresa. Suddetto esperto dovrà essere iscritto in un elenco specifico e sarà nominato da una commissione, composta da un magistrato, un membro designato dal presidente della camera di commercio e uno designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della Provincia autonoma di Trento e Bolzano, in base a dove risiede l’azienda in questione; la commissione resterà in carica per due anni.

La piattaforma telematica nazionale dedicata alla soluzione della crisi d’impresa sarà accessibile agli imprenditori regolarmente iscritti nel registro delle imprese e sarà disponibile sul sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Sulla piattaforma è indicata una lista di controllo particolareggiata contenente le indicazioni, anche per le esigenze di micro, piccole e medie imprese, per redigere il piano di risanamento; inoltre, c’è anche un test per verificare la reale perseguibilità del risanamento in questione.

Data la delicatezza delle tematiche affrontate è sempre bene rivolgersi a un avvocato esperto in materia d’impresa, in modo da perseguire l’obiettivo prestabilito.

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